- Denominazione
1.1 Si costituisce fra i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili che aderiscono al presente Statuto un’Associazione denominata “UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BARI” in breve di seguito indicata nel presente Statuto anche come “Unione”. - Durata
2.1 L’Unione ha durata illimitata. - Sede
3.1 L’Unione ha la propria sede presso il domicilio professionale del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell’Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. - Scopi e attività
4.1 L’Unione, che non ha fine di lucro, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i legami di amicizia e di solidarietà, di studiare i problemi della categoria, sindacali, culturali e professionali, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio della professione, di prestare assistenza ai propri membri
con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (qui di seguito in breve denominata “Unione Nazionale”) accettandone statuto, finalità, disposizione e direttive.
4.2 L’Unione deve svolgere attività propositiva verso l’Unione Nazionale e seguirne poi, costantemente, l’indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i Dottori commercialisti ed Esperti contabili con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.
4.3 Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l’Unione si ripropone di svolgere le seguenti attività:
• organizzare convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l’aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;
• realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;
• realizzare i progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati dall’assemblea;
• promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l’avvio e l’esercizio della professione;
• promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio degli associati;
• aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale;
• partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;
• realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell’Unione. - Rapporti con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
5.1 L’Unione aderisce all’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente dell’Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre relazionare sull’attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti dell’Unione Nazionale. - Patrimonio e risorse economiche
6.1 Il patrimonio dell’Unione è composto costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità;
6.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
6.3 L’Unione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
• quote associative;
• contribuzioni volontarie e straordinarie degli aderenti;
• proventi derivanti dalle attività culturali, tecniche, formative e didattiche promosse nei confronti dei propri iscritti;
• erogazioni liberali di associati e di terzi;
• entrate derivanti da sovvenzioni, elargizioni, contributi e/o convenzioni di enti pubblici o privati;
• corrispettivi da attività istituzionali, da interessi attivi e sponsorizzazioni;
• attività di raccolta fondi;
• ogni altra entrata o provento derivante dalle attività promosse dall’Unione e compatibile con le proprie finalità. - Esercizi associativi e bilanci
7.1 L’esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
7.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio che deve essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo consegna il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea degli Associati, al Collegio dei Probiviri, il quale attesterà all’assemblea la presa visione dello stesso e/o eventuali rilievi. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell’Associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli Associati. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità dell’Unione. - Associati
8.1 Dell’Unione possono far parte i Commercialisti o Esperti Contabili iscritti nella sezione A o nella sezione B dell’Albo ed i praticanti iscritti nell’apposito Registro dei Praticanti che ne facciano richiesta scritta contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Unione. Il Consiglio Direttivo ne ratifica l’iscrizione e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Dopo tale ratifica i
nominativi dei nuovi iscritti sono inseriti, a cura del Consiglio Direttivo locale, nel database dell’UNIONE NAZIONALE.
8.2 Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 15 giorni è ammesso ricorso all’assemblea dei soci; Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione
8.3 All’atto di iscrizione nel libro degli associati il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
8.4 L’Unione comprende Associati Effettivi, Associati Aderenti, Associati Praticanti e Associati Onorari.
8.5 Sono Associati Effettivi i Commercialisti o Esperti Contabili che abbiano le caratteristiche di cui al 8.1, i quali al momento dell’iscrizione non abbiano compiuto quarantatré anni d’età anagrafica. Gli Associati Effettivi hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell’Unione.
8.6 Sono Associati Aderenti i Commercialisti o Esperti Contabili che abbiano le caratteristiche di cui al 8.1, che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati Effettivi ai sensi dell’art. 8.3 del presente Statuto e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi dell’associazione. Gli Associati Aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Unione.
8.7 Sono Associati Praticanti gli iscritti nell’apposito Registro dei praticanti. Gli Associati Praticanti potranno eleggere, qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno cinque iscritti, nell’ambito della propria categoria d’associati, un rappresentante comune che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzionalità consultive e senza diritto di voto. Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all’atto della sua cancellazione dal Registro dei praticanti e dovrà essere sostituito. Egli decade, comunque, automaticamente alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
ll passaggio dalla qualifica di socio praticante a socio effettivo sarà disciplinato dal regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale in seduta ordinaria.
8.8 Con delibera della Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati nella qualità di Associati Onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei Giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
8.9 L’adesione all’unione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 9; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
8.10 Gli Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti pagano una quota annuale all’Unione, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata per categoria. Il contributo dovrà essere versato al Tesoriere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
8.11 Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, non rivalutabili e non restituibili.
8.12 L’adesione all’ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. - Dimissioni ed Espulsioni
9.1 La qualifica di socio si perde per abbandono della professione, per morosità nel pagamento della quota associativa, dietro presentazione di domanda di dimissioni, per esclusione.
9.2 La domanda di dimissioni da socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni avranno decorrenza immediata; resta fermo l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso. L’Associato dimissionario non ha alcun diritto di ordine economico patrimoniale o di altra natura nei confronti dell’associazione, né potrà rivendicare la ripetizione della quota associativa versata. Saranno considerati altresì dimissionari coloro che non verseranno la quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque entro l’anno finanziario successivo.
9.3 L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’interessato dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L’espulsione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata e l’espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
• non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Unione;
• per comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e del decoro della professione nonché svolga attività contrarie agli interessi dell’Unione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Unione sia all’esterno per designazione o delega.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ASSOCIAZIONE. - Organi dell’Unione
10.1 Gli Organi preposti al funzionamento dell’Unione sono:
• l’Assemblea generale degli Associati;
• il Consiglio Direttivo;
• la Commissione di Studio;
• l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);
• il Collegio dei Probiviri. - Assemblea Generale degli Associati
11.1 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Unione, ne regola l’attività e può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’Unione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
11.2 L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o quando ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi.
11.3 La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, almeno OTTO giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e la data della eventuale seconda convocazione. L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, o in sua assenza dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da altro socio appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme Presidente.
11.4 Hanno diritto di voto soltanto gli Associati Effettivi in regola col versamento delle quote sociali, purché iscritti da almeno due mesi e la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo.
11.5 Ciascun Associato effettivo dispone del voto singolo. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione all’Assemblea Generale degli Iscritti.
11.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, da uno dei Vice-Presidenti, ovvero ancora da altro membro del Consiglio Direttivo secondo anzianità.
11.7 Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
11.8 Le riunioni dell’Assemblea possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l’identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.
11.9 L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza semplice degli intervenuti
11.10 L’Assemblea Ordinaria:
• nomina i membri del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
• nomina e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
• approva, entro il mese di luglio di ogni anno, il Rendiconto che deve essere depositato presso la sede dell’Unione a cura del Consiglio Direttivo entro il mese di aprile di ogni anno;
• ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
• approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
• delibera sull’esclusione degli associati;
• delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
• delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
• delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Unione;
• delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.
11.11 L’Assemblea Straordinaria delibera su:
• Modifiche allo statuto
• Scioglimento dell’Unione.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 11 comma 3 del presente statuto; - Consiglio Direttivo
12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:
• da un minimo di tre sino a un massimo di undici consiglieri, sempre in numero dispari, scelti tra i soli Associati Effettivi, tutti con una età non superiore, al momento della nomina, ai quarantatré anni di età anagrafica;
• un Rappresentante dei Praticanti nella qualità di uditore senza diritto di voto, eletto dagli Associati Praticanti (ai sensi dell’art. 8.7 del presente Statuto), qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno 5 (cinque) iscritti.
L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario e nomina il Rappresentante della Commissione di studio, qualora costituita.
12.2 Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri e di Rappresentante dei Praticanti, sono incompatibili con le cariche di componenti di Direttivi Nazionali in altre Associazioni Sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto. La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all’atto della nomina. L’assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri o di Rappresentante dei Praticanti.
12.3 Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall’Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi, qualunque sia la carica ricoperta. Nel caso in cui gli iscritti siano inferiori al numero di 25 è consentivo al Consiglio Direttivo di chiedere una deroga all’Unione Nazionale consentendo il superamento del limite dei due mandati esclusivamente per un altro mandato. È esclusa la facoltà di richiedere tale deroga se il membro del consiglio direttivo che supera 2 mandati lo faccia rivestendo la carica di Presidente.
12.4 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Unione, secondo i criteri, l’entità e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
12.5 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Unione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
• attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
• stabilisce il programma di lavoro
• redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo;
• delibera sulle domande di nuove adesioni;
• sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
• delibera in merito ai criteri, alla misura e sulle modalità di versamento dei contributi associativi;
12.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta tre dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
12.7 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
12.8 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12.9 I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12.10 Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l’identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) che, salvo il caso di riunione “totalitaria”, siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.
12.11 In caso di morte, dimissioni o esclusione dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
12.12 Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’Unione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Unione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Unione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci;
12.13 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
12.14 Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
12.15
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
12.16 Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Unione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Unione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
12.17 Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. - Commissione di Studio
13.1 Il Consiglio Direttivo può nominare una Commissione di Studio incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e di elaborare le relazioni.
13.2 Se nominata dura in caricai tre anni ed è formata da 4 (quattro) a 8 (otto) membri scelti tra tutti gli iscritti, oltre al componente del Consiglio Direttivo responsabile della Commissione. Essa designa, se necessario, delle sottocommissioni, delegando per ciascuna un proprio membro a coordinarne i lavori.
13.3 La commissione opera secondo un programma generale definito dal Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l’approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria. Nell’ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti demandando i lavori alle sottocommissioni secondo le materie di istituzione.
13.4 La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 12.1; nel suo ambito designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno. Il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni è regolamentato dal Consiglio Direttivo. - Collegio dei Probiviri
14.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo (ai sensi dell’art.11.10) e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Unione. Qualora il numero degli Associati effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l’Assemblea ha facoltà di nominare un Probiviro Unico in luogo dell’Organo collegiale. I membri del Collegio dei probiviri non dovranno trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 12 comma 2 del presente statuto.
14.2 L’Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio dei Probiviri, che dovrà avere requisiti di esperienza nell’ambito dell’Associazione e potrà essere scelto anche tra i soci aderenti.
14.3 Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da Associati od Organi dell’Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili.
14.4 Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso lo studio del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell’Unione delle decisioni prese. - Organo di Controllo
15.1 L’Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea, è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, che non facciano parte del Consiglio Direttivo, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
15.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
15.3 Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio:
• coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
• il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Associazione;
• coloro che sono legati all’Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
• coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
• coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.
15.4 L’Organo di Controllo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
15.5 I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.
15.6 L’Organo di Controllo:
• vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
• vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;
• vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
• può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
15.7 I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
15.8 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.
15.9 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
15.10 L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
15.11 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.
15.12 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d’età.
15.13 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.
15.14 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
15.15 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Collegio dei Controllori.
15.16 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
15.17 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:
• sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
• in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
• sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
• sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
• ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.
15.18 Il compenso spettante ai membri dell’Organo di Controllo, se previsto, verrà deliberato dal Consiglio Direttivo e non potrà superare, in ogni caso, i compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. - Modifiche dello Statuto
16.1 Le clausole del presente Statuto potranno essere modificate solo attraverso una delibera dell’Assemblea generale degli Associati in seduta straordinaria convocata a tale scopo.
16.2 L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza di un terzo degli aventi diritto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
16.3 Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea, affinché nessuna delle prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quelle dello Statuto dell’UNIONE NAZIONALE attuale o futuro, ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento, ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. - Scioglimento
17.1 L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
17.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ASSOCIAZIONE, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. - Norme finali
18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della normativa nazionale e regionale in materia e le disposizioni dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

